Art. 1.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applicano, in quanto compatibili, ai consiglieri regionali fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che verranno emanate in materia.